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I CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 108/96
Se per quanto riguarda la stipula di contratti di finanziamento successivi alla emanazione della legge antiusura, non si
è posto alcun dubbio riguardo all'applicabilità della nuova normativa, gravi problemi invece si sono posti in tutti quei
casi in cui il contratto era stato stipulato prima dell'entrata in vigore della legge. I clienti affermavano che i vecchi
contratti si sarebbero dovuti adeguare alla nuova normativa, attenendosi ai tassi soglia, mentre gli istituti di credito
sostenevano l'esatto opposto, ritenendo che la legge, con i suoi limiti, si sarebbe dovuta applicare solamente ai
contratti stipulati successivamente.
LA PRIMA SENTENZA DELLA CASSAZIONE IN APPLICAZIONE DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIUSURA
La Cassazione, chiamata per la prima volta, dopo l'entrata in vigore della riforma, a pronunciarsi sull'applicazione
delle disposizioni della legge 108/96 relativamente ad un contratto di apertura di conto corrente stipulato prima
dell'entrata in vigore della stessa, in relazione al quale era stata richiesta l'applicazione di tassi di interesse usurari,
ha stabilito che "nei rapporti di conto corrente bancario, anche se sorti in epoca anteriore alla legge sull'usura, deve
ritenersi illegittima la pretesa di un istituto di credito di riscuotere, a titolo di scoperto, un interesse superiore al tasso
soglia stabilito nei vari periodi di riferimento con decreto del ministero del Tesoro. Alla stregua della nuova normativa,
infatti, non è più possibile continuare a dare effetto alla pattuizione di interessi superiori alla soglia usuraria a fronte di
un principio introdotto nell'ordinamento con valore generale e di un rapporto non ancora esaurito". (Cass.
2000/5286). Questo orientamento fu confermato qualche mese dopo dalla stessa Cassazione con la sentenza
2000/14899 in materia di mutui ribadendo che "In tema di contratto di mutuo, la pattuizione di interessi moratori a tasso
divenuto usurario a seguito della legge n. 108 del 1996 e' illegittima anche se convenuta in epoca antecedente
all'entrata in vigore di detta legge e comporta la sostituzione di un tasso diverso a quello divenuto ormai usurario,
limitatamente alla parte di rapporto a quella data non ancora esaurito". Secondo la Cassazione dunque, come
sostenevano i clienti delle banche, dal momento dell'entrata in vigore della nuova normativa tutti i contratti,
indipendentemente dalla data di stipula, dovevano essere "calmierati" dall'applicazione dei limiti stabiliti dalla legge
108/96, con buona pace di tutte le arzigogolatissime tesi di coloro che sostenevano in maniera a dir poco funambolica
il contrario, però…..
PERO' SIAMO IN ITALIA : CHI HA AVUTO, HA AVUTO, CHI HA DATO, HA DATO
Il governo Amato, sensibilissimo alle esigenze ed alle richieste delle banche, un paio di mesi dopo la sentenza 14899/
/2000, ha emanato il D.l. 29 dicembre 2000 n. 394 (convertito con la legge 24/2001) di "interpretazione autentica"
della legge 108/96 con cui, stravolgendo - in maniera più che evidente - lo spirito della legge, ha stabilito che sono
da ritenersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o
comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Ciò significa che, con atto meramente
politico di salvaguardia degli interessi dei poteri forti, è stato vanificato il sistema di garanzie che la legge offriva agli
utenti dei servizi bancari e finanziari. È stato altresì stabilito che per i mutui a tasso fisso, stipulati precedentemente
all'entrata in vigore della legge antiusura (aprile 1997) non vi è l'obbligo di restituzione da parte della banche degli
interessi già percepiti ma è previsto, un contentino: per i mutui prima casa di importo fino a 150.000.000 di Lire
italiane a partire dalle rate scadenti dal gennaio 2001, è stato introdotto un tasso di interesse di sostituzione pari allo
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