Il mutuatario, in sintesi, può in forza del combinato disposto degli artt. 1339 e 1419 comma 2 c.c.: richiedere la nullità delle clausole relative agli interessi usurari che emergono dalle rilevazioni trimestrali pubblicatenella Gazzetta Ufficiale; ottenere la restituzione degli importi indebitamente versati all'istituto di credito a titolo di interessi; ottenere una rinegoziazione o revisione del tasso d’interesse usurario tale che non superila soglia usuraria; ottenere la nullità delle clausole inerenti agli interessi usurari e quindi l’applicazione del tasso legale di cui all’art. 1284c.c., oltre alla restituzione degli importi indebitamente versati. Inoltre il mutuatario richiamando l’art. 1815 comma. 2 c.c., può: ottenere la nullità della clausola relativa agli interessi usurari e quindi ottenere la restituzione degli importiindebitamente versati; inoltre non è obbligato a corrispondere alcun interesse (c.d. mutuo gratuito) .Categorie delle operazioni creditizie ai fini della normativa antiusuraCon decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 settembre 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -Serie Generale - del 22 settembre 2001, n. 221, sono state classificate le operazioni creditizie per categorie omogeneeai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.Le categorie omogenee individuate sono le seguenti:a) aperture di credito in conto corrente;b) finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale;c) crediti personali;d) crediti finalizzati all'acquisto rateale;e) operazioni di factoring;f) operazioni di leasing;g) mutui;h) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio;i) altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine
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